"I popoli non dovrebbero temere i propri governi: sono i governi che dovrebbero temere i propri popoli."
V (da John Basil Barnhill)

Gli interventi

Quale futuro per la sanità nell’era dell’infosfera Riflessioni e prospettive al tempo di CoViD-19

Gennaro Maria Amoruso (Studio Legale Amoruso - Data Protection Officer Aziende sanitarie Pubbliche ) e Virgina Alongi (Avvocato - Data Protection Office presso enti pubblici e privati)

Luciano Floridi, filosofo dell’informazione, definisce l'infosfera come "lo spazio informatico semantico costituito dalla totalità dei documenti, degli agenti e delle loro operazioni”. L’arrivo improvviso della pandemia di CoViD-19 ha sconvolto gli equilibri sociali su molteplici fronti, primo tra tutti quello della sanità. Nel contesto pandemico la telemedicina ha conosciuto un’impennata senza precedenti: potremmo dire che si è passati da zero a cento in pochi secondi dando prova che una sanità innovativa è una sanità più equa ed efficiente. Il presente intervento, sul piano tecnico scientifico, vuole essere un ulteriore momento di riflessione e di confronto sulle potenzialità e sui benefici che la telemedicina può assicurare in quanto strumento di garanzia della tutela della salute; sul piano giuridico e sociale, invece, ci si vuole soffermare sull’importanza ed il valore dei dati e sulle implicazioni determinate dal GDPR e dal Codice privacy e dei loro principi fondanti. Il patrimonio di dati che abbiamo a disposizione è infatti enorme. Un modello dove i dati generano conoscenza e possono essere valorizzati in tanti modi e per motivi diversi proprio per il carattere della loro molteplicità ed è per questo che costituiscono un interessante oggetto di analisi soprattutto nel settore della salute. Il management dei dati nella digital health o e-health richiede dunque importanti riflessioni sulla disciplina della protezione dei dati personali che nell’emergenza CoViD-19 ha giocato anch’essa un ruolo di prima donna. L’utilizzo dei dati, in particolare quelli relativi alla salute, si è rilevato infatti uno strumento indispensabile nell’azione di contrasto della pandemia che pone però questioni afferenti il controllo sociale. Verranno esaminati due recenti documenti elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità – ISS: il rapporto n. 12 del 13 aprile 2020 ed il rapporto n. 42 del 28 maggio 2020, per trarre ulteriori spunti di riflessione sul rapporto tra due diritti fondamentali da tutelare: il diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione ed il diritto alla protezione dei dati.

Il potere dell’emergenza e l’affievolimento dei diritti.

Stefano Aterno (Avvocato)

Oggi in Italia la gestione dell’emergenza pandemica del Cv-19 sta generando un “potere dell’emergenza”

Una tipologia di potere del tutto inedita in quanto associa, sin dall’origine e in un rapporto assai stretto, una forza coercitiva e al tempo stesso condivisa, la quale si esercita sui comportamenti e sugli stili di vita individuali e collettivi, legittimata dalla necessità di contrastare gli effetti mortali di una epidemia sull’intera popolazione.

Attorno al principio della tutela e della cura della salute pubblica, della vita delle persone singole e della società, si va organizzando un “sistema di potere” che si auto-legittima sulla base della condizione e dell’assunto primari che possiamo riassumere: la guerra al virus, la limitazione e il monitoraggio del contagio, l’immunizzazione della popolazione.

A tutto cio’ si inserisce un rafforzamentodi tale potere, si tratta dell’indicazione indicazione e del conseguente tentativo di convincimento rivolto all’intera società improntata alla necessità della “convivenza con l’emergenza”.

E’ di tutta evidenza che questo sta avendo un forte impatto sui diritti delle persone in termini di grandi limitazioni. Anche sul diritto alla riservatezza dell’individuo. Non vi e’ dubbio che tali diritti in questo periodo stanno subendo un forte affievolimento, una forte compressione. Ma dopo l’affievolimento, al termine dell’emergenza, viene la riespansione del diritto e degli interessi. Il punto e’ proprio questo, non puo’ non notarsi una contraddizione tra i due termini: la “convivenza” con il virus, (il suo significato di temporalità indefinita e permanente) escluderebbe il concetto di eccezionalità emergenziale che, all’opposto, presuppone ed e’ tipicamente caratterizzata da un limite temporale. Nella nostra Costituzione questo stato attuale delle cose non e’ previsto. “Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri. (…) Anche nel tempo presente, dunque, ancora una volta è la Carta costituzionale così com’è – con il suo equilibrato complesso di principi, poteri, limiti e garanzie, diritti, doveri e responsabilità – a offrire alle Istituzioni e ai cittadini la bussola necessaria a navigare «per l’alto mare aperto» dell’emergenza e del dopo-emergenza che ci attende”(Pres. Corte Costituzionale, Prof. Ssa Marta Cartabia) La ripercussione anche sul diritto alla riservatezza della persona e’ evidente, registrazione e dei dati personali ovunque si vada, limitazione di alcuni diritti di cui agli art.15 e ss del GDPR (perche’ ? Si puo’ comprendere la sospensione del diritto alla cancellazione ma non il diritto di accesso ai dati). Siamo in un periodo dove tutto e’ sospeso e siamo in attesa di capire tante cose ma questo non ci deve impedire di sollevare con forza le nostre perplessità.

La Cyber-etica nella giustizia predittiva

Elena Bassoli Williams (Studio Legale Bassoli - ANGIF)

L’intelligenza artificiale applicata al diritto è stata recentemente oggetto di attenzione da parte della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) che ha redatto la “Carta Etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e loro ambiente” di Strasburgo. Il documento si basa su 5 principi fondamentali: -1. Principio del rispetto dei diritti fondamentali: assicurare che il progetto e l’implementazione di strumenti e servizi di intelligenza artificiale sia compatibile con i diritti fondamentali; -2. Principio di non discriminazione: prevenire specificamente lo sviluppo o l’intensificazione di ogni discriminazione tra individui o gruppi di individui; -3. Principio di qualità e sicurezza: per quanto riguarda il trattamento di decisioni e dati giudiziari, utilizzare fonti certificate e dati immateriali con modelli concepiti in modo multidisciplinare, in un ambiente tecnologico sicuro; -4. Principio di trasparenza, imparzialità ed equità: utilizzare metodologie accessibili e comprensibili per l’elaborazione dei dati, autorizzando audit esterni; -5. Principio “sotto il controllo dell’utente”: evitare un approccio prescrittivo e garantire che gli utenti siano informati e abbiano il controllo delle loro scelte.

a-privacy

Giulio Beltrami (AICA e Informatici senzaFrontiere)

L’uomo è animale sociale ma psicologicamente, e forse biologicamente, necessita di una quota di solitudine, identificabile come istanza naturale di privacy, che però dipende - per qualità, quantità e modalità - dai costumi sociali vigenti.

Consideriamo come si sia sempre fatto umanamente strame della privacy, anche senza calcolatore, con il pettegolezzo, la delazione e l’intercettazione e come oggi siamo oberati dalla pubblicità telefonica di chi ci conosce, senza conoscerlo.

Poiché tecnicamente la capacità di spionaggio con calcolatore non ha limite, conviene prendere il toro per le corna, affrontando algoritmicamente anche la privacy (a-privacy).

Malgrado certi timori sulla “algocrazia” (1), il calcolatore, per cui “Legge == Codice” (2), non è peggiore di “Scritture” affidate all’interpretazione umana; anzi sarebbe meglio se garantisse:

  • Pubblico dominio (apertura) degli algoritmi adottati.
  • Identificazione legale degli agenti.
  • Completezza e simmetria di rilevazione e registrazione dei fatti, anche sensibili.
  • Segreto professionale, come per confessori, avvocati, medici, ecc..
  • Regole d’accesso rigorose, per motivazione e autorità.
  • Rilevazione e sanzione automatica (con eccezione umana) degli abusi.
  • Adozione dell’intelligenza artificiale, con prudenza.

E sarebbe opportuno generalizzare tale approccio al Diritto (AlgoLex - Software Defined Law) ed alla Società (HoloCity - dal “villaggio globale” a “villaggi globalmente iperconnessi”), come andremo ad accennare.

(1) “Oracoli: Tra algoretica e algocrazia” (Collassi), di Paolo Benanti (2) https://blog.debiase.com/2014/07/26/il-codice-e-codice-la-legge-e-software-la-cultura-digitale-e-un-diritto/

Tecnologia e meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie

Rebecca Berto (Nessuna)

L’uomo contemporaneo, seguendo le orme del semidio dell’antica Grecia Prometeo, inventa tecnologie sempre più efficienti e di largo utilizzo. Un esempio fra tutti sono i servizi cloud, i quali già pongono rilevanti quesiti in tema di giurisdizione, cooperazione giudiziaria e legge applicabile.

Una logica conseguenza degli sviluppi tecnologici è anche un aumento del contenzioso: è sufficiente considerare la mole di transazioni e comunicazioni online effettuate ogni giorno nel mondo in un minuto.

Per far fronte a tale contenzioso, il cittadino ed utente viene incoraggiato ad avvalersi di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: mediazioni, conciliazioni, negoziazioni, o anche conciliazioni paritetiche sono gli strumenti più noti. Tuttavia, l’aggettivo alternativo implica che gli strumenti di risoluzione delle controversie siano un’opzione a disposizione del singolo cittadino. In altri termini il singolo cittadino dovrebbe avere la possibilità di scegliere come risolvere la disputa in cui è coinvolto, mantenendo fermo il suo diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria. In fondo lo scopo del diritto è di attribuire certezza alle relazioni umane, attraverso un complesso sistema di diritti e di doveri.

Eppure, in contesti tecnologici interconnessi, con un sistema giuridico forse in affanno a mantenere il passo con la tecnologia, i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie paiono fornire una risposta veloce e flessibile. Però da questa prospettiva, sussiste il rischio concreto che il principio cardine dell’alternatività possa venire lentamente meno e possa iniziare a divenire scelta obbligata, laddove l’infrastruttura giuridica non sia oggetto d’innovazione con soluzioni procedurali dinamiche.

Form e sostanza

Marco Ciurcina (StudioLegale.it)

La sentenza Schrems II ha riscaldato l'estate di chi si occupa di privacy. Mentre inizia l’autunno, a mente fresca, è utile porsi qualche domanda. È legittimo oggi usare servizi forniti da imprese USA che implicano il trattamento di dati personali di cittadini europei, come per esempio un Form Google? Cosa c’è in gioco? Che risvolti di lungo periodo può avere la sentenza Schrems II? Che messaggio trasmettere per incentivare la cultura della privacy oggi? Cosa fare per trasmettere questo messaggio in modo efficace?

La schedatura mediante raccolta dei dati sanitari della popolazione: quali scenari e regole alla luce delle norme emergenziali per il CoViD-19.

Alessandro Del Ninno (Studio legale Tonucci & Partners)

Come sta cambiando, alla luce dell'emergenza CoViD-19, il trattamento dei dati sanitari dei cittadini? Quali rischi in termini di schedatura e controllo possono determinarsi con l'emanazione delle nuove norme emergenziali? Quali sono i nuovi trattamenti (o le nuove modalità) dei dati relativi alla salute dei cittadini che con l'emergenza CoViD-19 sono stati previsti dalle nuove norme, oltre a quelli noti via app Immuni? Il quadro regolatorio di cui al Regolamento 679/2016 continua ad approntare le stringenti e necessarie cautele per il dato sanitario o è in qualche modo depotenziato dalla emanazione dei decreti d'urgenza, dei dpcm, delle ordinanze ministeriali che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando il periodo emergenziale? Sono solo alcune delle domande cui la relazione cerca di rispondere partendo dalla illustrazione degli attuali scenari a seguito della emanazione delle norme CoViD-19 nel 2020.

L'invasività delle nuove tecnologie per contrastare la pandemia da CoViD-19

Marco Faini (Perani Pozzi Associati), Elena Pagani (Perani Pozzi Associati)

La pandemia da CoViD-19 ha sconvolto le nostre vite. I governi, anche i più democratici, hanno dovuto limitare gli spostamenti delle persone. Quest’ultimi, durante la fase di lockdown, hanno schierato i corpi di polizia per effettuare l’enforcement di tali misure e sono giunti sino a utilizzare droni per scovare coloro che non rispettavano le misure imposte. I governi autoritari hanno utilizzato sistemi più invasivi, già in uso, per il social credit system, tra cui il riconoscimento facciale, la geolocalizzazione e l’IA, per mantenere monitorati gli spostamenti dei propri cittadini al fine di diminuire il contagio. Sono stati documentati casi in cui droni equipaggiati di fotocamere atte al riconoscimento facciale mandavano messaggi audiovisivi a soggetti in quarantena per intimarli a rientrare presso la propria abitazione. Qual è il limite di tali tecnologie? Prevale la privacy o la salute dei cittadini? È giusto accettare il ricorso a tecnologie particolarmente invasive e l’utilizzo massiccio di dati biometrici per tutelare la salute ed evitare ulteriori lockdown? Tali tecnologie possono essere utilizzate in democrazie moderne?

Dall’Ente locale al controllo generale: l’emergenza vista dagli Enti pubblici territoriali

Diego Giorio (SEPEL Editrice / Comune di Villanova Canavese)

Gli Enti locali sono i più vicini alla gente, soprattutto nei piccoli centri, e sono spesso il punto di riferimento anche per questioni non strettamente di loro competenza. Sono anche un osservatorio privilegiato per percepire le tensioni sociali, le aspettative della gente, i timori delle persone e delle famiglie. Vediamo allora come si è vissuta l’emergenza dal punto di vista di un piccolo Comune. Vediamo soprattutto come ci si è rapportati con la gestione dei dati e la privacy, come si è esercitato il controllo per il rispetto del lockdown, come i cittadini si aspettavano che venissero comunicati nomi e situazioni, al di là delle norme. E vediamo fino a che punto è lecito ed accettabile comprimere le libertà personali in nome di un bene superiore, ma soprattutto fino a che punto la gente può accettare che un controllo nato come temporaneo diventi parte della quotidianità.

I codici di condotta privacy. Come progettarli al meglio in base al GDPR

Monica Gobbato (PrivacyAcademy)

Le Autorità per la protezione dei dati personali incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a garantire la corretta applicazione del Regolamento, in base alle specificità settoriali e alle esigenze specifiche delle imprese. Le associazioni rappresentative di interessi diffusi possono elaborare i codici di condotta, progettando un sistema personalizzato sulla propria realtà. La relazione illustrerà i passi da compiere per ottenere l'autorizzazione dal Garante per la Protezione dei Dati Personali alla pubblicazione del Codice

Seevik Net: an ultra-secure and ultra-democratic social computing platform

Rufo Guerreschi (Trustless Computing Association)

Non solo la privacy diminuisce sempre più, anche per persone potenti e ricche, e aumenta il numero di attori criminali che possono violarla, ma siamo sempre più soggetti a manipolazione attraverso i feed di pochi social media oligopolisti. Alla Trustless Computing Association, basata a Zurigo, stiamo realizzando un Trustless Computing certification Body e un PC di 2 millimetri di spessore, che possano portare ad ognuno livelli di confidenzialità, sicurezza e controllo radicalmente oltre lo stato dell'arte. www.trustlesscomputing.org www.free-and-safe.org www.trustless.ai

Qualifiche (non) necessarie per diventare un informatico forense: chi tratta i nostri dati giudiziari?

Ugo Lopez (Studio di Ingegneria Informatica e Forense Prof. Ing. Ugo Lopez)

L'informatica forense (o, meglio, digital forensics), disciplina con cui si analizzano dati e dispositivi digitali per fini giudiziari, richiede il possesso di almeno 3 tipologie di competenze: informatiche, giuridiche ed investigative. Nei tribunali, però, spesso si vedono periti e consulenti tecnici con titoli di studio per nulla attinenti o, a volte, quasi privi di titolo di studio e con altre caratteristiche che dovrebbero destare qualche perplessità. Tale anomalia non è comune a tutti gli ausiliari ma solo a poche categorie, sovente le più recenti.

E' giusto che queste persone trattino dati ultrasensibili relativi, ad esempio, ad omicidi ed altri gravi reati? E' giusto che le sorti di un complesso procedimento civile da milioni di euro possano essere decise da un ausiliario le cui competenze tecniche non sono per nulla verificate?

Scopo dell'intervento vuole essere quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di modificare il panorama normativo, con particolare riguardo ai codici di rito, per consentire una maggiore livello di garanzia sull'operato degli informatici forensi.

Self Service Business Intelligence: l'analisi dei Big Data alla portata di tutti

Ugo Lopez (Studio di Ingegneria Informatica e Forense Prof. Ing. Ugo Lopez)

La Business Intelligence ha da sempre necessitato di due figure chiave: l'informatico e il business manager. Oltre a questo, era riservata esclusivamente a grandi aziende che avessero risorse economiche per infrastrutture e personale.

Le nuove frontiere della Self Service Business Intelligence consentono ad una persona con pochi mezzi economici e modeste competenze informatiche di analizzare enormi quantità di dati in brevissimo tempo, attraverso l'utilizzo di software cloud based a basso costo o addirittura gratuiti.

Analisi di anni di profili social, geolocalizzazioni, siti web, banche dati possono essere effettuate in poche ore e collegate tra loro per analizzare ricorrenze e anomalie.

Quali sono i rischi per la privacy? Quali le contromisure che i colossi come Facebook stanno mettendo in campo?

"Processi da Remoto, Accessibilità e Privacy - piccoli ragionamenti dal sistema alla pratica"

Angelo D. Marra (Avvocato - Formatore - Diritti in Movimento di Paolo Cendon)

A causa della Pandemia dichiarata dall’OMS sul CoViD-19, stiamo vivendo un incremento dell'uso della telematica nuovo per il Paese.

L’uso della telematica comporta anche un maggiore accesso ai diritti da parte delle persone con disabilità: le udienze da remoto sono un ottimo strumento per avvicinare i cittadini alla Giustizia e "aprire" la professione agli avvocati con disabilità.

Il Talk vuole offrire spunti al dibattito attuale evidenziando la possibile connessione tra Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità e uso della telematica nel processo.

Si offre una riflessione sulla accessibilità nel processo anche con riguardo alle diverse prassi operative in riferimento alla privacy, nel processo civile ed in quello amministrativo.

Chiude il Talk una piccola riflessione sulla governance della Giustizia, la digitalizzazione del Paese ed i possibili passi da fare per valorizzare l'esperienza vissuta in ragione del CoViD-19 al fine di costruire una società (digitale) più inclusiva.

Limiti etici ai sistemi intelligenti

Antonio Anselmo Martino (Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires)

L’IA e i sistemi intelligenti in generale stanno arrivando a tutte le nostre attività pubbliche e private dal cellulare al controllo aereo. Cinque imprese detengono più del 75 % dei dati dell’umanità. Da sempre sappiamo come comportarci in società e in greco si chiama etos, ma ora l’etica ha a che fare con situazioni nuove mai viste prime da una macchina autonoma al riconoscimento faciale fatto da un sistema intelligente. Lo sviluppo tecnologico si è sparato in una linea ascendente quasi dritta, mentre lo sviluppo sociale, politico sono ancora una linea appena ascendendone. Ci vogliono delle linee guida per sapere come comportarci, chi sono i responsabili e come prevedere gli sviluppi dei prossimi 10 anni. C’è una specie d’irresponsabilità sociale sia di fronte alla crescita smisurata delle disuguaglianze sia alle conseguenze di azioni (u omissioni) di sistemi intelligenti. Tra l’etica kantiana dell’imperativo categorico alla teoria dei doveri prima facie di C. Ross ci sono molte posizioni possibili e già l’UE, la OCDE e ora l’Unesco stanno rilasciando documenti per creare dei limiti all’uso (e all’abuso) di sistemi intelligenti in società.

Scienza, tecnocontrollo e public-policy nell’era CoViD-19

Andrea Monti (Università di Chieti-Pescara)

L'intervento analizza i problemi emersi dall’impiego della tecnologia nella definizione ed attuazione delle misure di contrasto alla pandemia CoViD-19. Evidenzia il ruolo della scienza nel supporto ai processi decisionali e la necessità di distinguere i diversi ambiti di attendibilità delle informazioni ai finidel policy by number. Segnala l’impatto dell’uso (pur involontariamente) sinergico dei dati nella comunicazione pubblica e in quella dei media comefunzionale all’induzione di uno stato di learned helplessness favorito dall’opera “infantilizzante” delle tecnologie dell’informazione che si traduce in unaminore reattività verso la limitazione dei diritti e delle prerogative democratiche del cittadino. Sostiene, a seguito di una analisi comparata, che laresistenza all’impiego esteso delle tecnologie dell’informazione per contrastare la pandemia – e in generale per la gestione della sicurezza – sia causata dalritardo tecnologico italiano che ha impedito di fondare la riflessione giuridica su concrete scelte di public policy e sulle relative attuazioni normative.

Accesso Civico Generalizzato e Diritto alla Tutela dei Dati Personali

Aldo A. Pazzaglia (Comitato "I Want My Money Back") e Flavio Del Soldato (Comitato I Want My Money Back)

Sulla base di recenti fughe di notizie riguardanti la richiesta e la concessione da parte dell'INPS a parlamentari dell'indennità prevista a seguito del lockdown, nella qualità di legale rappresentante del Comitato "I Want My Money Back" ho promosso un accesso civico generalizzato nei confronti dell'INPS chiedendo di sapere a quali eletti a cariche pubbliche, per cui sia prevista la corresponsione di una indennità per la carica, sia stato riconosciuto il famoso "bonus". Nel frattempo, pur dichiarando di aver aperto una istruttoria sulla fuga di notizie, i nuovi vertici del Garante per la Protezione dei Dati Personali anticipavano che la comunicazione dei nominativi (parlamentari) percettori del bonus, all'esito dell'accesso civico generalizzato, non sarebbe stato in contrasto con il GDPR. Oltre all'INPS la richiesta, per quanto attiene i propri iscritti, veniva ripetuta anche all'INPGI (Cassa giornalisti) ed al CNPAF (Cassa Avvocati). Nel termine di legge, tutti e tre gli enti rispondevano rigettando la richiesta. L'INPS in quanto essendovi una indagine (sebbene del Garante e non dell'Autorità Giudiziaria) riteneva di non poter concedere l'accesso (anche se, piuttosto che un rifiuto sarebbe stato congruo il semplice differimento dell'accesso) e il CNPAF in quanto carente del dato relativo ai propri iscritti eletti a cariche politiche che prevedono il riconoscimento di una indennità di carica (anche se, nel modello 5, che tutti gli avvocati iscritti all'Ordine e, quindi, alla Cassa devono compilare e consegnare annualmente vi è una voce da spuntare relativamente alla qualità di parlamentare, nazionale o europeo, o consigliere regionale ecc.). La questione rilevante è il conflitto tra Accesso Civico Generalizzato, previsto al fine di consentire un controllo astratto e generale nei confronti della pubblica amministrazione (e nei confronti dei soggetti privati, Casse di Previdenza ed Assistenza delle professioni ordinistiche), ed il diritto alla riservatezza, connaturato alla tutela dei dati personali.

Internet alla prova dell'autoritarismo digitale

Emmanuele Somma (Progetto Winston Smith)

In un'era in cui il crescente autoritarismo sta lavorando per minare il tessuto delle istituzioni democratiche a livello globale, Internet e le tecnologie connesse rappresentano un dominio in continua evoluzione che plasmerà fondamentalmente il futuro della politica, dell'economia, della guerra e della cultura. Il cyberspazio rimane relativamente indefinito e aperto a nuove regole, standardizzazione e sviluppo. Gli Stati Uniti sono stati e rimangono il principale innovatore digitale al mondo, e come tali l'entità principale in grado di plasmare il futuro dell'ambiente digitale. Tuttavia, il rapido aumento della Cina in settori chiave, gli investimenti in nuove tecnologie digitali, gli sforzi all'estero ei tentativi di dominare gli organismi internazionali di regolamentazione la stanno posizionando per erodere la leadership degli Stati Uniti sulle questioni tecnologiche e riconfigurare gli standard del dominio lontano dalla libertà e dai valori democratici.

La società del controllo

Andrea Surbone (The Jus Semper Global Alliance)

La società è una costruzione umana; dunque, una scelta voluta. Forse, voluta ben prima di noi; tuttavia, è una scelta che ancora condividiamo. Non è da tutti accorgersi di questa impostazione: la maggior parte di noi considera la quotidianità nella quale è immerso come “data”; ovvero, come innata. Un simile atteggiamento porta al fideismo, all’accettazione colpevole. Fino a quando non saremo coscienti che le sovrastrutture - prima fra tutte la società - sono costruzioni umane, non saremo pronti nemmeno a trovare gli aggiustamenti necessari al miglioramento della società. Mentre oggi sono necessarie nuove costruzioni; e il controllo è paradigmatico di ciò che sta avvenendo.

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